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ART. 1 Costiutzione
La Compagnia Arcieri "Città
di Pescia" èunassociazione senza scopi di lucro
fondata il 24 ottobre 1980 con sede in Pescia ,Via Prepassa 15.
Essa è estranea ad ogni forma di discriminazione razziale,
religiosa ed è apartitica.
ART. 2 scopi principali
Lassociazione si prefigge di:
organizzare manifestazioni e
attività sportive, turistiche e ricreative in favore dei
soci e di tutti i soci della Federazione Italiana di Tiro con lArco
(da ora leggi FITARCO) che vorranno aderirvi, sempre che eludano
scopi di diffondere ideologie o dottrine ed interessi personali;
promuovere tutte quelle iniziative
miranti allo sviluppo, incremento e divulgazione dello sport del
tiro con larco;
Lattività agonistica si
svolge nellambito delle norme generali della FITARCO, Federazione
alla quale lAssociazione aderisce, i cui regolamenti e statuto
fanno parte integrante del presente documento.
Per il raggiungimento degli scopi sopra
elencati lassociazione può collaborare con enti ed
altre associazioni.
ART.3 Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è
costituito:
da beni mobili ed immobili che sono
e diverranno di proprietà dellAssociazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
le entrate dellAssociazione sono costituite:
dalle quote sociali;
dallutile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad
esse;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare lattivo
sociale.
E fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili
o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo
che la destinazione, la distribuzione non siano imposte per legge.
cap II - Soci
ART 4. Soci
Lammissione alla Compagnia Arcieri
avviene dietro presentazione di domanda scritta, indirizzata al
Presidente della Compagnia, indicando le proprie generalità
anagrafiche, la residenza, il n° di codice fiscale e deve essere
accompagnata dalla necessaria documentazione medica.
Per coloro che non abbiano compiuto
il 18° anno di età la richiesta di ammissione deve essere
controfirmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.
ART 5. Diritti e doveri dei soci
Ogni socio è tenuto al pagamento
della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi Statutari
per ciascuna classe di soci e che è comprensiva della quota
di affiliazione alla FITARCO. Le classi di soci sono:
soci sostenitori,
soci ordinari o atleti,
soci onorari.
La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio direttivo
ad Enti o persone resisi particolarmente benemeriti nei confronti
della Associazione.
Il pagamento della quota dà diritto
alla partecipazione allattività sportiva ed agonistica
sia nellambito della Compagnia, che in quello Federale.
Gli atleti che vogliono rinnovare il
tesseramento dovranno darne debita comunicazione al Segretario unitamente
al pagamento della quota sociale annuale 15 giorni prima della scadenza
fissata ogni anno dalla Fitarco. In mancanza di dovuta comunicazione,
dopo tale termine la Compagnia si riterrà libera dal vincolo
di ritesseramento dellatleta per lanno successivo.
Tutti i soci maggiorenni, regolarmente
iscritti da almeno un anno alla Società, possono essere eletti
alle cariche sociali, tranne coloro che si propongono di trarre,
dallattività sociale, profitto personale diretto od
indiretto.
ART 6. Decadenza del diritto di socio
La qualifica di socio si perde per:
a) dimissioni scritte e motivate;
b) per radiazione;
c) per morosità nel pagamento
della quota sociale annua o parte di essa;
d) per trasferimento ad altra società.
Il provvedimento di cui al punto b)
viene preso dal Consiglio direttivo della Compagnia per motivi di
particolare gravità e udito linteressato.
ART. 7 Anno sociale
Lanno sociale e lesercizio
finanziario iniziano il 1° gennaio chiudono il 31 dicembre di
ogni anno. Entro il 31 gennaio verranno predisposti dal Consiglio
Direttivo il bilancio consuntivo dellesercizio precedente
e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre allAssemblea
per la loro approvazione.
cap. III - ORGANI SOCIALI
ART. 8 Organi della Società
Sono organi della Compagnia:
1) lAssemblea dei Soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio direttivo;
ART. 9 Assemblea
LAssemblea dei Soci é il
massimo organo della Compagnia Arcieri.
Essa é convocata ordinariamente
dal Presidente, che la presiede, una volta lanno preferibilmente
entro il 31 gennaio, tramite lettera raccomandata da inviare almeno
15 giorni prima della data stabilita.
LAssemblea ordinaria delibera
sui seguenti argomenti:
a) elezione dei componenti il Consiglio
Direttivo;
b) relazione tecnico-morale e finanziaria
della gestione societaria dellanno precedente;
c) bilancio preventivo di attività
economico-fnanziario
c) su qualunque argomento posto allordine
del giorno tranne quanto previsto allart. 11 ai punti a),
b) e c);
d) nomina di Presidenti onorari. Tale
nomina richiede la maggioranza dei 2/3 dei voti validi e presenti.
ART. 10 Validità dellAssemblea
Allassemblea partecipano con diritto
di voto tutti i tesserati della Compagnia. Ogni socio può
rappresentare non più di un tesserato tramite delega scritta.
I tesserati che non abbiano compiuto
il 18° anno di età possono partecipare allAssemblea
ma senza diritto di voto.
LAssemblea ordinaria in prima
convocazione viene cosiderata valida se sono presenti la metà
più uno degli iscritti dellanno in corso aventi diritto
di voto ed in seconda convocazione mezzora dopo qualunque
sia il numero dei presenti.
ART. 11 Assemblea Straordinaria
LAssemblea Straordinaria viene
convocata dal Presidente. LAssemblea Straordinaria può
anche essere richiesta da almeno un decimo dei tesserati dellassociazione
(art. 20 Cod. Civile).
La convocazione deve essere comunicata
almeno 30 giorni prima tramite lettera raccomandata.
LAssemblea Straordinaria dei Soci
è valida in prima convocazione con almeno i 2/3 ( due terzi
) delibera sui seguenti argomenti:
a) elegge il Consiglio Direttivo in
caso di dimissioni o vacanza di almeno la metà più
uno dei consiglieri contemporaneamente, verificatesi prima della
fine del mandato;
b) modifica dello Statuto societario;
c) scioglimento della Compagnia;
d) per qualsiasi punto allordine
del giorno.
Per lapprovazione del punto c)
sono necessari i 4/5 dei voti validi. In questo caso specifico non
sono ammesse deleghe.
ART. 12 Presidente
Il Presidente è il rappresentante
legale della Compagnia Arcieri; convoca e presiede le riunioni del
Consiglio direttivo.
Rimane in carica per 3 (tre) anni fino
al 2004 e successivamente per 4 anni in coincidenza con il quadriennio
olimpico.
Egli cura lesecuzione dei deliberati
dellAssemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo
alla prima riunione.
In caso di dimissioni od impossibilità
a proseguire il proprio mandato viene sostituito dal Vicepresidente
che resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio direttivo,
nel corso della quale si procede allelezione del nuovo Presidente
che verrà scelto fra i componenti del Consiglio.
Il consigliere eletto verrà sostituito
come previsto dallarticolo 14.
ART.13 Vice presdiente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente
in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o se espressamente
delegato.
In caso di dimissioni, il Consiglio
provvederà a scegliere un nuovo sostituto, con scrutinio
segreto, tra i componenti del Consiglio medesimo ed a sostituire
il consigliere eletto come previsto dallarticolo 14.
ART. 14 Consiglio direttivo
Fanno parte del Consiglio direttivo:
Il Presidente;
Il Vicepresidente;
n° 5 Consiglieri;
n° 1 Rappresentante degli atleti;
n° 1 Rappresentante dei tecnici;
In mancanza di tecnici iscritti alla Compagnia Arcieri, il posto
verrà sostituito con un consigliere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica
per 3 (tre) anni fino al 2004 e successivamente per 4 anni in coincidenza
con il quadriennio olimpico e deve esser composto secondo le norme
statutarie della FITARCO.
Si riunisce su convocazione del Presidente
o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.
In caso di dimissioni di uno o più
consiglieri, i medesimi verranno sostituiti dai primi non eletti
alle ultime votazioni.
Le dimissioni contemporanee della metà
più uno dei componenti del Consiglio, comporta la decadenza
dello stesso e la convocazione dellAssemblea per eleggere
il nuovo Consiglio.
Il Consiglio uscente resta in carica
per lordinaria amministrazione.
Nessun compenso è dovuto ai membri
del Consiglio.
ART. 15 Elezioni del Consiglio direttivo
I componenti del Consiglio, in numero
di sette, il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei
tecnici, sono eletti in base al maggior numero di voti ottenuti
nelle singole liste durante lAssemblea elettiva. Nei casi
di parità si procederà al ballottaggio.
ART. 16 Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio è lorgano
deliberativo della Compagnia per tutti i provvedimenti atti a assicurare
ed incrementare il buon andamento della vita e dellattività
sociale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza
dellAssemblea.
Lelezione del Presidente e il
VicePresidente avviene fra i componenti del Consiglio Direttivo,
durante la prima riunione valida.
Il Consiglio approva il bilancio preventivo
e le relative variazioni; predispone la relazione morale sulla gestione
sociale ed i conti consuntivi da presentare allAssemblea per
lapprovazione.
Il Consiglio interpreta ed attua le
direttive dellAssemblea; delibera il regolamento organico
e tutti gli altri regolamenti e vi apporta le relative modifiche.
Art. 17 Scioglimento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo sarà considerato
sciolto nei seguenti casi:
scadenza del mandato;
dimissioni del Consiglio o della metà più uno dei
consiglieri;
non approvazione da parte dellassemblea ordinaria del bilancio
consuntivo e/o della relazione tecnico- morale e finanziaria del
Presidente sullattività svolta durante lanno;
sfiducia dei soci approvata a maggioranza in una assemblea straordinaria
indetta a tale scopo.
ART.18 Il Revisore dei Conti
Il Collegio dei Sindaci Revisori non
è al momento attuale previsto.
Potrà essere istituito in qualunque
momento qualora le normative di legge ne imporranno lesistenza.
cap. IV - Disposizioni finali e transitorie
ART.19 Modifiche allo Statuto
Lo statuto può essere modificato
solo dallAssemblea Straordinaria su proposta del Consiglio
direttivo con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.
Eventuali altre modifiche dello statuto
potranno essere richieste da 1/5 (un quinto) dei soci con lettera
raccomandata , almeno venti giorni pprima dellAssemblea Straordinaria.
ART.20 Cessazione attività
In caso di scioglimento dellAssociazione,
il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o ai fini di pubblica utilità, in base al disposto
del D.L. 460/97, sua conversione in legge ed eventuali modificazioni.
Pescia lì, 18/07/2001
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