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   ::    La Societą - Statuto    
ART. 1 Costiutzione

La Compagnia Arcieri "Città di Pescia" èun’associazione senza scopi di lucro fondata il 24 ottobre 1980 con sede in Pescia ,Via Prepassa 15. Essa è estranea ad ogni forma di discriminazione razziale, religiosa ed è apartitica.

ART. 2 scopi principali

L’associazione si prefigge di:

• organizzare manifestazioni e attività sportive, turistiche e ricreative in favore dei soci e di tutti i soci della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco (da ora leggi FITARCO) che vorranno aderirvi, sempre che eludano scopi di diffondere ideologie o dottrine ed interessi personali;

• promuovere tutte quelle iniziative miranti allo sviluppo, incremento e divulgazione dello sport del tiro con l’arco;

L’attività agonistica si svolge nell’ambito delle norme generali della FITARCO, Federazione alla quale l’Associazione aderisce, i cui regolamenti e statuto fanno parte integrante del presente documento.

Per il raggiungimento degli scopi sopra elencati l’associazione può collaborare con enti ed altre associazioni.

ART.3 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

da beni mobili ed immobili che sono e diverranno di proprietà dell’Associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;
le entrate dell’Associazione sono costituite:

dalle quote sociali;
dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione, la distribuzione non siano imposte per legge.

cap II - Soci

ART 4. Soci

L’ammissione alla Compagnia Arcieri avviene dietro presentazione di domanda scritta, indirizzata al Presidente della Compagnia, indicando le proprie generalità anagrafiche, la residenza, il n° di codice fiscale e deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione medica.

Per coloro che non abbiano compiuto il 18° anno di età la richiesta di ammissione deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà.

ART 5. Diritti e doveri dei soci

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione determinata dagli organi Statutari per ciascuna classe di soci e che è comprensiva della quota di affiliazione alla FITARCO. Le classi di soci sono:

soci sostenitori,
soci ordinari o atleti,
soci onorari.
La qualifica di socio onorario viene conferita dal Consiglio direttivo ad Enti o persone resisi particolarmente benemeriti nei confronti della Associazione.

Il pagamento della quota dà diritto alla partecipazione all’attività sportiva ed agonistica sia nell’ambito della Compagnia, che in quello Federale.

Gli atleti che vogliono rinnovare il tesseramento dovranno darne debita comunicazione al Segretario unitamente al pagamento della quota sociale annuale 15 giorni prima della scadenza fissata ogni anno dalla Fitarco. In mancanza di dovuta comunicazione, dopo tale termine la Compagnia si riterrà libera dal vincolo di ritesseramento dell’atleta per l’anno successivo.

Tutti i soci maggiorenni, regolarmente iscritti da almeno un anno alla Società, possono essere eletti alle cariche sociali, tranne coloro che si propongono di trarre, dall’attività sociale, profitto personale diretto od indiretto.

ART 6. Decadenza del diritto di socio

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissioni scritte e motivate;

b) per radiazione;

c) per morosità nel pagamento della quota sociale annua o parte di essa;

d) per trasferimento ad altra società.

Il provvedimento di cui al punto b) viene preso dal Consiglio direttivo della Compagnia per motivi di particolare gravità e udito l’interessato.

ART. 7 Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 gennaio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea per la loro approvazione.

cap. III - ORGANI SOCIALI

ART. 8 Organi della Società

Sono organi della Compagnia:

1) l’Assemblea dei Soci;

2) il Presidente;

3) il Consiglio direttivo;

ART. 9 Assemblea

L’Assemblea dei Soci é il massimo organo della Compagnia Arcieri.

Essa é convocata ordinariamente dal Presidente, che la presiede, una volta l’anno preferibilmente entro il 31 gennaio, tramite lettera raccomandata da inviare almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L’Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;

b) relazione tecnico-morale e finanziaria della gestione societaria dell’anno precedente;

c) bilancio preventivo di attività economico-fnanziario

c) su qualunque argomento posto all’ordine del giorno tranne quanto previsto all’art. 11 ai punti a), b) e c);

d) nomina di Presidenti onorari. Tale nomina richiede la maggioranza dei 2/3 dei voti validi e presenti.

ART. 10 Validità dell’Assemblea

All’assemblea partecipano con diritto di voto tutti i tesserati della Compagnia. Ogni socio può rappresentare non più di un tesserato tramite delega scritta.

I tesserati che non abbiano compiuto il 18° anno di età possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione viene cosiderata valida se sono presenti la metà più uno degli iscritti dell’anno in corso aventi diritto di voto ed in seconda convocazione mezz’ora dopo qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 11 Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente. L’Assemblea Straordinaria può anche essere richiesta da almeno un decimo dei tesserati dell’associazione (art. 20 Cod. Civile).

La convocazione deve essere comunicata almeno 30 giorni prima tramite lettera raccomandata.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci è valida in prima convocazione con almeno i 2/3 ( due terzi ) delibera sui seguenti argomenti:

a) elegge il Consiglio Direttivo in caso di dimissioni o vacanza di almeno la metà più uno dei consiglieri contemporaneamente, verificatesi prima della fine del mandato;

b) modifica dello Statuto societario;

c) scioglimento della Compagnia;

d) per qualsiasi punto all’ordine del giorno.

Per l’approvazione del punto c) sono necessari i 4/5 dei voti validi. In questo caso specifico non sono ammesse deleghe.

ART. 12 Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale della Compagnia Arcieri; convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo.

Rimane in carica per 3 (tre) anni fino al 2004 e successivamente per 4 anni in coincidenza con il quadriennio olimpico.

Egli cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di dimissioni od impossibilità a proseguire il proprio mandato viene sostituito dal Vicepresidente che resta in carica fino alla prima riunione del Consiglio direttivo, nel corso della quale si procede all’elezione del nuovo Presidente che verrà scelto fra i componenti del Consiglio.

Il consigliere eletto verrà sostituito come previsto dall’articolo 14.

ART.13 Vice presdiente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento temporaneo o se espressamente delegato.

In caso di dimissioni, il Consiglio provvederà a scegliere un nuovo sostituto, con scrutinio segreto, tra i componenti del Consiglio medesimo ed a sostituire il consigliere eletto come previsto dall’articolo 14.

ART. 14 Consiglio direttivo

Fanno parte del Consiglio direttivo:

Il Presidente;
Il Vicepresidente;
n° 5 Consiglieri;
n° 1 Rappresentante degli atleti;
n° 1 Rappresentante dei tecnici;
In mancanza di tecnici iscritti alla Compagnia Arcieri, il posto verrà sostituito con un consigliere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 3 (tre) anni fino al 2004 e successivamente per 4 anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e deve esser composto secondo le norme statutarie della FITARCO.

Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, i medesimi verranno sostituiti dai primi non eletti alle ultime votazioni.

Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti del Consiglio, comporta la decadenza dello stesso e la convocazione dell’Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.

Il Consiglio uscente resta in carica per l’ordinaria amministrazione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 15 Elezioni del Consiglio direttivo

I componenti del Consiglio, in numero di sette, il rappresentante degli atleti ed il rappresentante dei tecnici, sono eletti in base al maggior numero di voti ottenuti nelle singole liste durante l’Assemblea elettiva. Nei casi di parità si procederà al ballottaggio.

ART. 16 Compiti del Consiglio direttivo

Il Consiglio è l’organo deliberativo della Compagnia per tutti i provvedimenti atti a assicurare ed incrementare il buon andamento della vita e dell’attività sociale per tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell’Assemblea.

L’elezione del Presidente e il VicePresidente avviene fra i componenti del Consiglio Direttivo, durante la prima riunione valida.

Il Consiglio approva il bilancio preventivo e le relative variazioni; predispone la relazione morale sulla gestione sociale ed i conti consuntivi da presentare all’Assemblea per l’approvazione.

Il Consiglio interpreta ed attua le direttive dell’Assemblea; delibera il regolamento organico e tutti gli altri regolamenti e vi apporta le relative modifiche.

Art. 17 Scioglimento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo sarà considerato sciolto nei seguenti casi:

scadenza del mandato;
dimissioni del Consiglio o della metà più uno dei consiglieri;
non approvazione da parte dell’assemblea ordinaria del bilancio consuntivo e/o della relazione tecnico- morale e finanziaria del Presidente sull’attività svolta durante l’anno;
sfiducia dei soci approvata a maggioranza in una assemblea straordinaria indetta a tale scopo.


ART.18 Il Revisore dei Conti

Il Collegio dei Sindaci Revisori non è al momento attuale previsto.

Potrà essere istituito in qualunque momento qualora le normative di legge ne imporranno l’esistenza.

cap. IV - Disposizioni finali e transitorie

ART.19 Modifiche allo Statuto

Lo statuto può essere modificato solo dall’Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio direttivo con la maggioranza dei due terzi dei voti validi.

Eventuali altre modifiche dello statuto potranno essere richieste da 1/5 (un quinto) dei soci con lettera raccomandata , almeno venti giorni pprima dell’Assemblea Straordinaria.

ART.20 Cessazione attività

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, in base al disposto del D.L. 460/97, sua conversione in legge ed eventuali modificazioni.

Pescia lì, 18/07/2001

 

 
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